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Apicoltura
biologica:La normativa
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Regolamento(CE)
1804 del 19 Luglio 1999
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| C.
APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA 1. Principi generali 1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api. 1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. 1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica. 2. Periodo di conversione 2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3. 3. Origine delle api 3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali. 3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento. 3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti. 3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione. 3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione. 3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10 % all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione. 4. Ubicazione degli apiari 4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento. 4.2. L'ubicazione degli apiari deve: a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api; b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92(5), prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica; c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito. I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi. 5. Nutrizione 5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale. 5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica. 5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele. 5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento. 5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate. 5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4. 5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata. 6. Profilassi e cure veterinarie 6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi: a) selezione di opportune razze resistenti; b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie. 6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario. 6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi: a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario; b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura; c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b); d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi; e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora. 6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale. 6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. 6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e). 6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato. 7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione 7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura. 7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine. 7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina. 7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni. 7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura. 7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione. 7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate. 7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario. 8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura 8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura. 8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali. 8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli. 8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele. 8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2. 8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta. 8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E." |
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D.M.
91436 del 4 agosto 2000
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